ultimo aggiornamento 21 Giugno 2015
ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE
E' costituita con atto pubblico la Pro Loco Lotti di Roma con sede legale in Roma.
La Pro Loco può cambiare sede per esigenze operative, senza apportare modifiche allo Statuto.
ART. 2 FINALITA’
La Pro Loco è un’associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del comune di Roma- località Tragliatella Campitiello.
ART. 3 COMPITI ED OBIETTIVI
La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all’ art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune, altre Associazioni ed Enti pubblici e privati:
a) promuove la cultura dell’accoglienza e dell’informazione dei turisti anche con l’apertura di appositi uffici;
b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza e delle attrattive di Roma nella località Tragliatella Campitiello ed anche fuori del territorio Comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
c) contribuisce al miglioramento della vita del luogo dove opera;
d) sviluppa attività di carattere sociale;
e) promuove manifestazioni di carattere culturale organizza convegni,concerti, lotterie aprire e gestire circoli nell’ambito del territorio comunale
ART. 4 ATTIVITA’ DEI SOCI
L’attività dell’Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
ART. 5 SOCI – DIRITTI E DOVERI
I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) soci Ordinari
b) soci Sostenitori
c) soci Onorari
L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco, dietro richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.
Possono essere soci ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che varie motivazione possono essere interessati all’attività della Pro Loco.
Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi straordinari volontari.
Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’ Assemblea dei soci , e l’ esonero dal pagamento della quota annuale.
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Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto di:
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Voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purchè in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea.
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Essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco , purchè in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno trenta giorni prima della data fissata per l’ assemblea;
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Voto per le modifiche dello statuto e dei regolamenti,per lo scioglimento della Pro Loco, purchè in regola con il versamento della quota sociale fatta 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea;
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Ricevere la tessera della Pro Loco;
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Ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
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Frequentare i locali della Pro Loco;
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Ottenere eventuali facilitazioni che comportano la qualifica di socio UNPLI in occasioni di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.
I Soci hanno l'obbligo di:
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rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
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versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco
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non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loc
La qualifica di socio si perde per dimissioni,per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione, deliberata dal consiglio Direttivo, in caso di indegnità del socio per attività pregiudizievole per la Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.
Non esistono soci di diritto o membri di diritto nel consiglio direttivo.
ART. 6 ORGANI
Sono organi della Pro Loco:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il collegio dei Probiviri (eventuale);
i) il Presidente Onorario (eventuale);
Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea:
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Rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni prese in conformità alla legge e al presente statuto,obbligano i soci;
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Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità ;
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È composta da tutti i soci, in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea
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È ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco ( in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretari della Pro Loco.
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Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad altro socio.
L’Assemblea Ordinaria:
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È convocata almeno due volte l’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consultivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, (l’esercizio sociale inizia dal 1^ gennaio e termina il 31 dicembre), sul Programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci.
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Deve essere convocata, entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo;
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Deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
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È indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portata a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
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È valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità , può essere richiesta per iscritto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
L’ assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione ed è convocata con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria. L’assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l’ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che verrà inviato via mail a tutti i soci e che sarà consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo (C.D.):
a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, i membri sono eletti a votazione segreta dall’Assemblea. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza nella Pro Loco.
b) Il Consiglio Direttivo resterà in carico per due anni, più altri due anni con il benestare dell’ Assemblea. Ogni ventiquattro mesi si procederà alle votazioni. I membri saranno rieleggibili dopo quarantotto mesi dalla naturale scadenza del mandato o dall’eventuale dimissione.
c) si riunisce almeno quattro volte l’anno, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito della richiesta scritta, da almeno due terzi dei membri
d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relative alle attività statutarie;
e) è investito dei poteri della gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo dall’Assemblea.
f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;
g) predispone i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività , ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.
Per la validità delle deliberazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del C. D. ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
Spetta al C. D. la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell’attività svolta.
I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del C. D., il quale provvede alla surroga dei medesimi.
In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga deve essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del C.D., qualora ne sia compromessa la sua funzionalità . Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel C. D. sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero C. D. sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà , entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo C. D.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, che verrà inviato via mail a tutti i soci e che sarà consultabile presso la sede sociale.
ART. 9 PRESIDENTE
Il Presidente della Pro Loco:
a ) Il Presidente della Pro Loco è eletto dal C. D. tra i propri membri, nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto .
b ) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del C. D. Può essere riconfermato secondo quanto stabilito all’ ART. 8 nel punto b). In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vicepresidente eletto come al punto a. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal C.D. che provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.
c ) ha la responsabilità dell’amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
d)In caso di urgenza, delibera su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.
Art. 10 - SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario:
a )È nominato dal Consiglio Direttivo , su proposta del Presidente, da scegliersi tra i soci.
b) Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
c) Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
Il Tesoriere:
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È nominato dal Consiglio Direttivo da scegliere tra i soci
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Annota i movimenti contabili della Pro Loco
È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio
Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi.
Sono eletti, a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci.
Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili in base a quanto stabilito all’ ART. 8 nel punto b).
Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all’Assemblea
Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, può esprimere parere sugli argomenti all’ordine del giorno, non ha diritto di voto.
Risulteranno eletti i tre soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti, i primi tre quali membri effettivi ed eleggeranno tra loro il Presidente.
Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero collegio.
ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri:
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Sono eletti, a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci.
Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili.
Ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci
Può segnalare controversie che non in grado di decidere al collegio dei probiviri del comitato regionale UNPLI ai sensi delle norme del proprio statuto.
ART. 13 IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente onorario:
Può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
Possono essergli affidati dal C.D. incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri En
Art. 14 - COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il Comitato Regionale UNPLI, di concerto con l’Amministrazione Comunale può decidere il commissariamento della Pro Loco:
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Per richiesta di almeno la metà più uno del C.D.
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Per richiesta di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti;
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In caso di inattività del C.D.
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In caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco
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Negli altri casi previsti dallo statuto regionale UNPLI
Il Commissario, nominato dal Consiglio Regionale UNPLI, deve, entro 6 mesi, indire nuove elezioni.
Art. 15 PATRIMONIO
Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
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quote sociali e contributi dei Soci;
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elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti Pubblici e Privati
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eredità , donazioni e legati;
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contributi privati cittadini;
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proventi di gestione di attività e/o iniziative permanenti od occasionali
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Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci
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Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Art. 16 SCIOGLIMENTO
a) L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta a maggioranza dei voti.
b) La Pro Loco ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, i fini di utilità sociale.
c) I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici possono devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede, con l’obbligo del comune a devolverli ai fini di utilità sociale.
Art. 17 - NORME FINALI
La Pro Loco aderisce all’ UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Regionale del Lazio, nel rispetto dello statuto e delle normative UNPLI.
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto valgono le norme del Codice civile.